Il generico stato febbrile dell’incolpato non basta ad integrare legittimo impedimento a comparire all’udienza disciplinare

In applicazione dell’art. 420 ter cpp in combinato disposto con l’art. 59 lett. n) della L. n. 247/2012, l’assenza dell’incolpato o del suo difensore all’udienza dibattimentale comporta il necessario rinvio qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato ed avente carattere assoluto. In particolare, l’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale ovvero qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire, giacché la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’incolpato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta (Nel caso di specie, il certificato medico attestava che l’incolpato era “affetto da stato febbrile con polimialgia post-vaccinazione anti – COVID per cui necessita di tre giorni di riposo e cure)”, senza peraltro prescrivere alcun trattamento farmaceutico per far fronte alla patologia stessa e, comunque, non formulando un giudizio negativo circa l’assoluta impossibilità dell’incolpato stesso a presenziare all’udienza disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto insussistenti i presupposti del legittimo impedimento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 135 del 8 aprile 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 08 Aprile 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 04 Giugno 2021 (sospensione)