Il dovere di colleganza non riguarda solo l’avviso circa l’avvio di un’azione giudiziaria, ma anche l’esistenza di un giudizio già pendente

Costituisce violazione del dovere di colleganza e in particolare dell’art. 46 co. 5 cdf, il comportamento dell’avvocato che ometta di informare il Collega di controparte della dell’esistenza di un procedimento già pendente al momento dell’intervento del predetto difensore nella contumacia del suo assistito, vieppiù allorché -con condotta decettiva- parallelamente porti avanti trattative preannunciando che, in caso di mancato accordo, darebbe avvio al procedimento, con ciò ingenerando nel Collega l’ovvio convincimento che nessuna azione sia ancora stata intrapresa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Rivellino), sentenza n. 243 del 11 settembre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 243 del 11 Settembre 2025 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 26 Gennaio 2024 (censura)
Giurisprudenza CNF

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