Costituisce violazione del dovere di colleganza e in particolare dell’art. 46 co. 5 cdf, il comportamento dell’avvocato che ometta di informare il Collega di controparte della dell’esistenza di un procedimento già pendente al momento dell’intervento del predetto difensore nella contumacia del suo assistito, vieppiù allorché -con condotta decettiva- parallelamente porti avanti trattative preannunciando che, in caso di mancato accordo, darebbe avvio al procedimento, con ciò ingenerando nel Collega l’ovvio convincimento che nessuna azione sia ancora stata intrapresa.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 243 del 11 Settembre 2025 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 26 Gennaio 2024 (censura)
0 Comment