Il divieto di introdurre o utilizzare documenti o prove false (art. 50 cdf) non è strettamente limitato al “processo”, trovando infatti applicazione in ogni “procedimento” quindi anche al di fuori dello stretto ambito processuale, ferma restando in ogni caso la potenziale rilevanza deontologica di condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria, a prescindere dalla notorietà delle condotte stesse (Nel caso di specie, la falsificazione riguardava una procura alle liti utilizzata per l’invio di una raccomandata di impugnazione di un licenziamento).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 28 Marzo 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 20 Novembre 2023 (sospensione)
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