Il divieto di divulgare il nominativo di clienti e parti assistite non può essere aggirato riproducendo -in modo enfatico, autocelebrativo e promozionale- articoli di stampa che diano quell’informazione

Nelle informazioni al pubblico, l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano, ex art. 35 co. 8 cdf. Tale divieto, peraltro, sussiste anche qualora il nominativo del cliente dello Studio sia già di dominio pubblico, né può essere aggirato con l’escamotage di riprodurre -in modo enfatico, autocelebrativo e promozionale- l’informazione stessa già eventualmente data da media e terzi in genere, ovvero soggetti non tenuti al rispetto delle norme deontologiche forensi, che altrimenti verrebbero inaccettabilmente eluse (Nel caso di specie, l’avvocato aveva riprodotto a fini promozionali sul proprio sito internet e relativa newsletter la notizia di stampa che riferiva l’assistenza legale prestata dall’incolpato stesso in una complessa acquisizione societaria, con dettagli anche sui nominativi delle parti).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 294 del 5 luglio 2024

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. De Michele), sentenza del 24 settembre 2005, n. 126.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 294 del 05 Luglio 2024 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Trento, delibera del 13 Febbraio 2023 (avvertimento)
Evidenza, Giurisprudenza CNF

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