Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive

Benché l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probità e lealtà, i quali non consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignità della professione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 135 del 8 aprile 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 08 Aprile 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 04 Giugno 2021 (sospensione)