L’organo disciplinare gode di ampia discrezionalità, che esercita nell’alveo del suo libero convincimento, in tema di rilevanza ed ammissibilità delle prove. Conseguentemente, non è possibile sostenere l’esistenza in capo all’incolpato di un diritto alla ammissione della prova pieno ed incondizionato atteso che nell’ambito del procedimento disciplinare la valutazione sulla ammissibilità delle prove richieste va operata attraverso un giudizio di effettiva utilità delle stesse in relazione alle altre prove ed elementi di prova di cui l’organo disciplinare già dispone, ed alla pertinenza e rilevanza delle circostanze, o almeno dei temi di prova, su cui i testi dovrebbero deporre. Infatti, il giudice della deontologia ha il potere di valutare la convenienza di procedere all’esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi e, quindi, anche di revocare l’ordinanza ammissiva quanto ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità dell’intero procedimento disciplinare per essergli stata preclusa in sede dibattimentale, la possibilità di controesaminare gli autori degli esposti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Feliziani), sentenza n. 256 del 9 giugno 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 256 del 09 Giugno 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 06 Giugno 2024 (sospensione)