Il diritto ad usufruire di trattamenti previdenziali ed assistenziali e quindi alla pensione di anzianità, che per gli avvocati è subordinato alla cancellazione dall’albo professionale, prevale, in virtù della copertura costituzionale del diritto alla previdenza sancito dall’art. 38 della Costituzione, sulla disposizione dell’ordinamento forense (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penultimo comma, RDL n. 1578/1933) che indirettamente lo limiterebbe ove si dovesse applicare con automatismo il divieto di cancellazione dall’albo dell’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Scarano), sentenza n. 23 del 7 marzo 2023
NOTA:
In senso conforme, Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 16 gennaio 2019, n. 10.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 07 Marzo 2023 (accoglie) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: CDD Lucca, delibera del 05 Luglio 2019 (cancellazione amm.va)
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