Il diniego di accesso agli atti non è impugnabile al CNF

La sede giurisdizionale davanti alla quale far valere le doglianze in relazione al mancato accesso ad atti ritenuti rilevanti è quella amministrativa, e non già il giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio), sentenza del 27 luglio 2018, n. 85

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 12 luglio 2016, n. 189.
In arg. cfr, pure “Garante per la protezione dei dati personali, parere n. 50 del 9 febbraio 2017”, con nota in calce.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 27 Luglio 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 27 Ottobre 2016 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 3706 del 07 Febbraio 2019 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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