Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nella specie, trattavasi di ingiustificato trattenimento di somme del cliente).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 170.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 24 Luglio 2014 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 12 Ottobre 2009 (sospensione)
0 Comment