La doppia affermazione di responsabilità, in sede penale ed amministrativa per l’identico fatto, è conforme ai principi della convenzione CEDU e non vìola il divieto di bis in idem, stante la diversa natura ed i diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinare, nel quale ultimo il bene tutelato è l’immagine della categoria, quale risultato della reputazione dei suoi singoli appartenenti (Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccepito l’asserita nullità della radiazione disciplinare irrogatagli, poiché -a suo dire- violava il principio del ne bis in idem, essendo stato già condannato in sede penale per i medesimi fatti).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 23 Febbraio 2024 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera del 27 Ottobre 2022 (radiazione)
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