Il cumulo tra sanzioni penali e deontologiche non contrasta con il principio del ne bis in idem

La doppia affermazione di responsabilità, in sede penale ed amministrativa per l’identico fatto, è conforme ai principi della convenzione CEDU e non vìola il divieto di bis in idem, stante la diversa natura ed i diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinare, nel quale ultimo il bene tutelato è l’immagine della categoria, quale risultato della reputazione dei suoi singoli appartenenti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Di Campli), sentenza n. 206 del 9 novembre 2022

NOTA:
In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Conti), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021.

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parere

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Consiglio Nazionale Forense (Bianchi Nicola), parere n. 65 del 12 Dicembre 2007

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 173 del 11 Settembre 2001 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 23 Novembre 1999 (sospensione)