Con riguardo al primo quesito, si ritiene che la definizione di scuole e corsi di alta formazione debba mutuare la medesima definizione accolta dalle Linee Guida per la Formazione specialistica degli avvocati emanate dalla commissione permanente di cui all’art. 7, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, modificato dal decreto 1° ottobre 2020, n. 163 cui, dunque, si fa rinvio.
In particolare, al Capitolo IX “La formazione continua specialistica e la revoca del titolo”, al paragrafo 1.1. è stabilito che “Il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto – attraverso idonea dichiarazione e documentazione da prodursi al consiglio dell’ordine di appartenenza – dimostrando dopo i primi tre anni decorrenti dal conseguimento del titolo stesso, e ogni triennio successivo decorrente dal primo: a) di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione o a convegni, seminari e incontri di studio per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno; (…)”; e con riguardo ai soggetti organizzatori, il paragrafo 1.4. è stabilito che “Le scuole o i corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione di cui alla richiamata lettera a) sono promossi e organizzati dal CNF e dai Consigli dell’Ordine, d’intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative (art. 10 del Regolamento)”.
Con riguardo al secondo quesito, allo stato, la normativa di riferimento non consente una interpretazione diversa da quella semantica derivante dal testo delle previsioni di cui agli artt. 10 e 11 del D.M. 144 del 2015 e ss. ii. e mm..
Con riguardo al terzo quesito si precisa che, fermo restando l’obbligo di anonimizzazione dei dati personali riferibili agli incarichi oggetto di illustrazione nella relazione, l’informativa sul trattamento dei dati personali rappresenta per l’avvocato, nei confronti del proprio cliente/assistito, un obbligo di legge (artt. 12-14 Regolamento UE n. 679/2916) deontologicamente rilevante che, peraltro, ove non assolto è disciplinarmente sanzionabile. Da ciò discende che la dichiarazione “di aver provveduto all’informativa scritta ai Clienti” non è altro che una logica conseguenza.
Consiglio nazionale forense, parere n. 29 del 23 maggio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 29 del 23 Maggio 2025- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera (quesito)
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