Il comportamento processuale dell’incolpato, che ammetta la propria responsabilità, può mitigare la sanzione disciplinare

L’ammissione della propria responsabilità disciplinare da parte del professionista incolpato in sede di procedimento dinanzi al Consiglio territoriale può essere valorizzata nell’ambito del complessivo giudizio relativo alla personalità dell’incolpato ai fini della determinazione della giusta sanzione, attestando la consapevolezza della contrarietà della condotta contestata alle regole del corretto agire professionale e di conseguente sanzionabilità dello stessa, nella prospettiva di non ripetere siffatti comportamenti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 121 del 3 aprile 2024

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 21

Risultati della ricerca: 445

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 382 del 30 Dicembre 2016 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 22 Maggio 2014 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 31227 del 29 Dicembre 2017 (respinge)