Il COA di Spoleto pone il seguente quesito: “Può un dottore in Giurisprudenza abilitato all’esercizio della professione di Avvocato, dipendente di una società per azioni in virtù di contratto di lavoro subordinato avente ad oggetto attività di consulenza e assistenza giuridica, ottenere l’iscrizione ad un Albo circondariale degli Avvocati”?

La risposta al quesito è negativa. Sul punto la Commissione si è espressa con parere del 10 marzo 2017, che si trascrive per maggiore comodità:

Quesito n. 279, COA di Bologna, Rel. Cons. Salazar
Parere 10 marzo 2017

Il COA di Bologna pone il seguente quesito:
“Se la previsione dell’art. 2, n. 6 della legge n. 247/2012 consenta a qualsiasi “giurista d’impresa”, anche se non iscritto all’ufficio legale di un ente pubblico o a maggioranza pubblica, di iscriversi all’Albo degli Avvocati, in deroga a quanto previsto dall’art. 18 della legge stessa”.
La risposta al quesito è nei seguenti termini.
Va anzitutto precisato che le fattispecie “giuristi d’impresa” e “avvocati degli enti pubblici” devono essere tenute distinte in quanto assoggettate dalla L. n. 247/2012 a differente disciplina.
I “giuristi d’impresa” sono regolati dall’art. 2, c. 6, della L. P. al solo fine di consentire agli stessi l’esercizio dell’attività professionale di consulenza e assistenza legale stragiudiziale previa instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero stipulazione di contratti di prestazione d’opera continuativa e coordinata nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata.
Lo status di “giurista d’impresa” non consente l’iscrizione all’albo degli avvocati stante l’incompatibilità di cui all’art. 18, lettera d).
La deroga prevista dall’art. 2, c. 6, è pertanto limitata, come si è detto, all’attività stragiudiziale in favore del datore di lavoro.
Gli avvocati degli enti pubblici, figura assai diversa dai c.d. “giuristi d’impresa”, con i quali non vanno confusi, sono assoggettati alla speciale disciplina dettata dall’art. 23 della L.P., per l’esame della quale – con specifico riferimento al profilo delle incompatibilità – si rinvia al recente parere dell’ufficio studi del 28.2.17, ai pareri di questa Commissione (ad es. nn. 56 e 61 del 2016) e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (ad es., SS. UU., sent. n. 19547/10) e del CNF (ad es., sentt. nn. 134 e 188 del 2015).

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), 26 aprile 2017, n. 28

Quesito n. 301, COA di Spoleto

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 28 del 26 Aprile 2017
- Consiglio territoriale: COA Spoleto, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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