Il COA di Roma chiede di sapere “se sia consentita l’iscrizione per trasferimento di avvocato proveniente da altro foro qualora risulti – da parte del foro di provenienza – l’attestazione relativa alla pendenza di procedimenti disciplinari”.

Il Consiglio Nazionale Forense ha sin qui ritenuto che ostasse – all’iscrizione per trasferimento – il divieto di cancellazione per pendenza di procedimento disciplinare di cui all’articolo 57 della legge n. 247/12.
Orbene, come noto, la Corte costituzionale con la recente sentenza n. 70/2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della predetta disposizione, precisando altresì che per effetto della cancellazione – e fino a quando il legislatore non rinverrà un diverso punto di equilibrio tra i diversi interessi in gioco – il procedimento disciplinare non potrà che estinguersi atteso il venir meno della potestà disciplinare nei confronti del soggetto non più iscritto all’ordine professionale.
Occorre dunque valutare se, e in che termini, a seguito della richiamata pronuncia, possa procedersi all’iscrizione per trasferimento anche in caso di pendenza di procedimento disciplinare, a ciò non ostando più il divieto, ormai dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Nel procedimento di iscrizione per trasferimento, la cancellazione si pone quale momento intermedio e funzionale alla successiva nuova iscrizione nell’albo. Nell’interesse dell’iscritto, peraltro, gli effetti della cancellazione non possono che prodursi dal momento della successiva iscrizione nell’ordine prescelto, per assicurare la piena continuità nell’iscrizione sia al fine di non provocare fratture nel legittimo esercizio dell’attività professionale, sia per assicurare piena continuità nel computo dell’anzianità.
A ciò consegue che, a differenza della cancellazione ordinaria, in questo caso – ponendosi la cancellazione quale adempimento funzionale al trasferimento presso altro ordine – essa non provochi l’estinzione del procedimento disciplinare determinandosi una continuativa e mai interrotta permanenza nell’albo dell’iscritto. Pertanto, potrà procedersi all’iscrizione per trasferimento senza che ciò dispieghi alcun effetto sull’esistenza del procedimento disciplinare, che rimarrà radicato presso il CDD procedente nel rispetto, peraltro, dei criteri di competenza recato dall’art. 51 c. 2 della l. n. 247 che individua alternativamente come competenti il «consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l’avvocato o il praticante oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare», fermo restando il criterio di prevenzione.

Consiglio nazionale forense, parere n. 39 del 20 giugno 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 39 del 20 Giugno 2025
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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