A quesito analogo il CNF ha risposto con il proprio parere n. 97/2016, a mente del quale: “il combinato disposto del comma 6, lett. b) e del comma 7 dell’art. 41 della legge n. 247/12 è molto chiaro nel prevedere che, in caso di sostituzione di un anno di tirocinio secondo le modalità alternative di svolgimento del medesimo – ivi compresa la possibilità di svolgerlo presso l’ufficio legale di un ente pubblico, per una durata non superiore a dodici mesi – il residuo semestre debba essere inderogabilmente svolto presso l’Avvocatura dello Stato o un avvocato del libero foro.
Ne consegue che deve essere esclusa la possibilità di applicare il disposto del comma 7 allo svolgimento del tirocinio presso l’ufficio legale di un ente pubblico”.
Nei medesimi termini è reso il presente parere.
Consiglio nazionale forense, parere n. 17 del 25 giugno 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 17 del 25 Giugno 2020- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera (quesito)
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