L’articolo 5 del d.m. n. 17/18 – in attuazione dell’articolo 43 della legge n. 247/12 – prevede che il corso di formazione “ha una durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell’arco dei diciotto mesi di tirocinio, secondo modalità ed orari idonei a consentire l’effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l’assistenza alle udienze nonché la frequenza dello studio professionale, dell’Avvocatura dello Stato, degli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 44 della legge professionale o di altro ufficio legale presso il quale il tirocinante svolge la pratica ai sensi dell’articolo 41, comma 6, lettere a) e b), della legge professionale”.
La formulazione dell’articolo 5, comma 1 e, in particolare, il riferimento ivi contenuto alla frequenza degli uffici giudiziari ex art. 44 LPF, sembra presupporre – almeno in via di principio – una compatibilità tra frequenza degli uffici giudiziari e frequenza del corso di formazione obbligatorio.
Tuttavia – a rigore – tale astratta compatibilità è circoscritta all’ipotesi in cui la persona che frequenta l’ufficio giudiziario sia contestualmente iscritta al registro dei praticanti. Ciò avviene sempre nel caso del tirocinio presso gli uffici giudiziari di cui all’articolo 44 della legge professionale e di cui al d.m. 58/16. E avviene invece solo eventualmente nel caso della formazione presso gli uffici giudiziari di cui all’articolo 73 del d.l. n. 69/2013 (in questo senso depongono il comma 5-bis e il comma 10 del medesimo articolo 73: cfr. in questo senso il parere CNF n. 9/2018).
L’obbligo di frequenza del corso di formazione di cui all’articolo 43 e al d.m. n. 17/2018 discende infatti dall’iscrizione nel registro dei praticanti.
In sintesi, è dunque possibile concludere che:
a) gli iscritti nel registro del tirocinio che frequentino gli uffici giudiziari ex art. 44 LPF e d.m. n. 58/16 debbano frequentare il corso di formazione obbligatorio per l’intera durata del tirocinio (diciotto mesi);
b) gli iscritti nel registro del tirocinio che – contestualmente all’iscrizione – svolgano lo stage ex art. 73, secondo le modalità di collaborazione con COA e CNF di cui al comma 5-bis del medesimo articolo, pure siano assoggettati all’obbligo per l’intera durata del tirocinio.
Posta questa premessa, la risposta al quesito è resa nei termini seguenti: per i soggetti che abbiano iniziato lo stage ex art. 73 dopo l’1.4.2022 e che siano contestualmente iscritti nel registro del tirocinio sussiste, stante la contestuale iscrizione nel registro del tirocinio, l’obbligo di frequenza dei corsi ex art. 43 legge n. 247/12.
Consiglio nazionale forense, parere n. 49 del 24 novembre 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 49 del 24 Novembre 2023- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera (quesito)
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