La risposta è resa nei termini seguenti.
L’attestato di formazione continua deve essere rilasciato sulla base della verifica dell’assolvimento dell’obbligo formativo nelle ultime tre annualità singolarmente considerate.
Rimane fermo quanto previsto, nella materia delle difese d’ufficio, dall’articolo 1, comma 3-bis, del Regolamento CNF del 12 luglio 2019.
Consiglio nazionale forense, parere n. 22 del 19 aprile 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 22 del 19 Aprile 2024- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera (quesito)
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