Con il proprio parere del 29 aprile 2022, inviato ai COA con lettera circolare del 10 maggio 2022 (https://www.consiglionazionaleforense.it/circolare/-/asset_publisher/kMVA2gYd0yW5/content/comunicazione-ai-coa-addetti-all-ufficio-per-il-processo-10-5-2022- ), il CNF ha chiarito che:
non è possibile ritenere che l’assunzione presso l’ufficio per il processo comporti la sospensione del tirocinio, anche considerando che la sospensione sarebbe pregiudizievole per il praticante. Tale conclusione è peraltro coerente, in primo luogo, con la circostanza che l’ordinamento forense non prevede possibilità alcuna di sospensione del tirocinio (il quale viceversa può essere interrotto fino a sei mesi ovvero, per un periodo ultrasemestrale ma solo in presenza di giusta causa). In secondo luogo, essa è in linea con l’articolo 41, comma 4 della legge n. 247/12, a mente del quale: “il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse”. L’insussistenza di una specifica clausola di incompatibilità tra lo svolgimento del tirocinio e l’attività di lavoro subordinato, in particolare, consentirà al praticante di continuare a svolgere il tirocinio, salvo restando – da un lato – il potere del Consiglio dell’Ordine di verificare, in concreto, l’effettivo svolgimento del tirocinio e, dall’altro, la salvaguardia recata dall’ultimo periodo del comma 2-bis che – in ogni caso – prevede che il praticante possa ricongiungere il periodo trascorso alle dipendenze dell’ufficio del processo con il periodo di tirocinio per l’accesso alla professione. Tale disposizione potrà applicarsi senz’altro all’ipotesi in cui il praticante decida di interrompere il tirocinio ovvero addirittura di cancellarsi volontariamente dal registro, ma potrà trovare applicazione anche nel caso di eventuali valutazioni negative da parte del COA con riferimento a singoli semestri le quali, in altri termini, non potranno inficiare il diritto al ricongiungimento, sancito dalla disposizione in parola.
L’articolo 11, comma 2-bis, ultimo periodo del d.l. n. 80/2011 dispone in particolare che: “Ai soli fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato può ricongiungere il periodo già svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all’ufficio per il processo, anche nel caso in cui l’ufficio o la sede siano diversi rispetto a quella del consiglio dell’ordine presso il quale risulti iscritto”.
La disposizione richiamata ha riguardo, con ogni evidenza, alla situazione del praticante già iscritto nel Registro al momento dell’assunzione presso l’ufficio del processo. Essa si pone l’obiettivo di garantire che l’assunzione alle dipendenze dell’ufficio del processo non possa aver l’effetto di interrompere il tirocinio, che tuttavia deve essere svolto per intero. Essa, pertanto, non può avere l’effetto di esonerare il praticante dallo svolgimento di un periodo di tirocinio e, dunque, non può trovare applicazione nella fattispecie di cui al quesito.
Consiglio nazionale forense, parere n. 38 del 16 giugno 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 38 del 16 Giugno 2025- Consiglio territoriale: COA Isernia, delibera (quesito)
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