La risposta è resa nei termini seguenti.
L’articolo 24, comma 1, del codice deontologico, dispone che “L’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale”.
Bene protetto dalla norma è pertanto, per quel che rileva nella specie, l’interesse del cliente o della parte assistita. Nel caso di specie, per come prospettato nel quesito, non sembrerebbe che, in astratto, l’esistenza di una controversia personale tra l’avvocato e la controparte possa pregiudicare gli interessi del cliente. Resta evidentemente ferma ogni ulteriore valutazione, che esula dalla risposta al quesito, sui profili di mera opportunità. La risposta al quesito determina l’assorbimento dell’ulteriore richiesta relativa all’effetto scriminante del consenso del cliente (su cui v. comunque, ex multis, CNF, sent. n. 174/2022).
Consiglio nazionale forense, parere 24 marzo 2023, n. 5
– codice: art. 1
Risultati della ricerca: 4
Il dovere di verità dell’avvocato sussiste anche fuori dal processo
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Arnau Leonardo), sentenza n. 89 del 24 Marzo 2026
Il dovere di verità dell’avvocato sussiste anche fuori dal processo
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Gagliano Antonio), sentenza n. 127 del 08 Aprile 2024
Il concorso nel confezionamento di documenti falsi
CDD di Bologna (pres. Peccenini Flavio, rel. Pastorelli Luca), decisione n. 84 del 11 Settembre 2019
La falsificazione di provvedimenti giurisdizionali e documenti offende l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense
CDD di Bologna (pres. Gentili Sanzio, rel. Gulieri Guido), decisione n. 1 del 22 Febbraio 2016