Le questioni che sottopone il COA richiedente attengono alla difesa di ufficio nei procedimenti di immigrazione e protezione internazionale.
Occorre premettere che il diritto alla protezione internazionale appartiene alla sfera dei diritti soggettivi e trova il suo fondamento nell’art. 10 comma 3° della Costituzione Italiana, nella Convenzione di Ginevra del 1951, nella Cedu e nella Carta di Nizza. La protezione internazionale attiene alla categoria degli status (Cass. SS.UU. 17 dicembre 1999 n. 907) e le procedure preposte al suo riconoscimento hanno natura accertativa, e non costitutiva, di un diritto di cui il richiedente è già titolare per il fatto stesso di trovarsi nelle condizioni previste dal D.Lgs. n.251/2007, attuativo della Direttiva Europea n 2004/83/CE ora sostituita dalla Direttiva 2011/95/UE. La Corte di Cassazione ha da tempo riconosciuto (ordinanza 26.06.2012 n. 10686) che nell’ordinamento italiano il diritto di asilo previsto dall’art. 10 comma 3° Cost. trova attuazione nei tre diversi e complementari istituti dello status di rifugiato (art. 11 del D. Lgs. 251/07) della protezione sussidiaria (art. 14 del D.lgs. 251/07) e della protezione umanitaria (art. 5 c. 6 del D. Lgs. 286 del 1998).
È necessario, altresì, sottolineare l’indubbia specificità e complessità delle procedure per l’accertamento della protezione internazionale nonché la conseguente effettività della tutela nelle procedure giudiziali che richiedono che tutti gli operatori coinvolti siano dotati di adeguata formazione.
Premesso e sottolineato quanto innanzi, è altresì fuori di dubbio che, qualora il Legislatore abbia ritenuto di prescrivere requisiti specifici per l’esercizio del munus di difensore di ufficio in procedure particolari, lo ha fatto: è il caso della difesa di ufficio innanzi gli Organi di giustizia minorile.
A legislazione vigente, non si rinvengono previsioni specifiche che regolino i requisiti soggettivi che l’avvocato deve possedere al fine di assumere consapevolmente la difesa di ufficio nei procedimenti di immigrazione e protezione internazionale. È, dunque, procedere su base interpretativa valorizzando, per un verso, il dato sistematico e, per altro, il dato teleologico.
Andando in ordine, correttamente il COA richiedente invoca gli artt. 13 e 14 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che stabiliscono che la nomina del difensore d’ufficio avvenga “nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale”. L’art. 29 delle disp. att. c.p.p. originariamente demandava al Consiglio dell’ordine la predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio. Tale norma è stata modificata nel 2015 con attribuzione di tale attività al Consiglio Nazionale e l’istituzione dell’Elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio, tenuto presso il Consiglio Nazionale. Nel Regolamento del Consiglio Nazionale per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, allo stato, non è contemplata la materia del diritto dell’immigrazione.
Interpretando sistematicamente le previsioni innanzi citate, non è possibile ritenere che, alle liste dei difensori d’ufficio degli stranieri, non sia applicabile la disciplina dell’art. 29 delle disp. att. c.p.p. così come novellato dal decreto legislativo 30 gennaio 2015, n. 6 recante il Riordino della disciplina della difesa d’ufficio, ai sensi dell’articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Primo approdo, dunque, è il seguente: poter assumere la difesa di ufficio nei procedimenti di immigrazione e protezione internazionale, l’avvocato deve essere iscritto nell’Elenco nazionale dei difensori d’ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale.
Vieppiù.
Il Regolamento del Consiglio Nazionale per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio demanda ai Consigli dell’Ordine territoriali la gestione delle liste e dei sistemi di turnazione. Sul punto l’art. 15 (Liste dei difensori di ufficio tenute dai COA) stabilisce le liste del quale l’ordine territoriale deve necessariamente dotarsi; tuttavia, non esclude la possibilità di istituirne delle altre. Tra queste seconde, rientra quella relativa alle liste dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio nei procedimenti di immigrazione e protezione internazionale.
Non si rinvengono motivi ostativi a che il Consiglio dell’Ordine territoriale (come avviene, peraltro, nel caso delle liste degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio innanzi gli Organi di giustizia militare), subordini l’iscrizione nella istituenda lista ad una dichiarazione da parte dell’avvocato istante di possedere specifica competenza nei procedimenti di immigrazione e protezione internazionale.
È ragionevole ritenere, interpretando teleologicamente le previsioni innanzi citate, che la competenza debba essere dimostrata:
a) comprovando l’esperienza acquisita, maturata almeno nell’ultimo anno solare decorrente dal momento in cui l’istanza viene avanzata, con la necessità di produrre: 1. almeno un ricorso introduttivo proposto in materia di diritto degli stranieri e 2) di aver partecipato almeno a tre udienze di convalida o proroga nelle procedure per il trattenimento dello straniero destinatario di provvedimento di espulsione o richiedente asilo;
b) od anche, b) documentando di aver svolto, almeno nell’ultimo anno solare decorrente dal momento in cui l’istanza viene avanzata, specifica formazione e/o di aver preso parte ad un numero significativo di eventi di aggiornamento professionale.
I quesiti di cui ai nn. 3 e 4 sono inammissibili in quanto attinenti ad aspetti di natura deontologica e disciplinare e, come vali, esclusi dal vaglio proprio di questa sede.
Consiglio nazionale forense, parere n. 48 del 28 novembre 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 48 del 28 Novembre 2023- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera (quesito)
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