Con il primo quesito, chiede di sapere quale sia il periodo di riferimento per il rilascio dell’attestato di formazione continua. L’attestato di formazione continua deve essere rilasciato sulla base della verifica dell’assolvimento dell’obbligo formativo nelle ultime tre annualità singolarmente considerate.
Con il secondo quesito, chiede di sapere se possa comunque essere rilasciato l’attestato di formazione continua non risultando conseguito il numero minimo di crediti, all’esito di una valutazione complessiva di sostanziale assolvimento dell’obbligo formativo. Sul punto si osserva che il mancato conseguimento del numero minimo di crediti impedisce in radice di considerare assolto l’obbligo formativo.
Con il terzo quesito chiede di sapere se i crediti in esubero conseguiti a partire dall’anno 2020 possano essere imputati all’anno “contiguo”. Sul punto si osserva quanto segue. Del complesso di delibere adottate in deroga a partire dalla n. 168/2020 (e quindi, segnatamente, la n. 310/2020, la n. 513/2021, la n. 716/2022 e la n. 237/2023), solo due – la n. 168/2020 e la n. 310/2020 – consentono di compensare i crediti, rispettivamente per l’anno formativo 2020 e per l’anno formativo 2021. Le successive delibere non hanno riprodotto tali previsioni. Da ciò consegue che – trattandosi di delibere che intervengono, in ogni caso, in deroga rispetto al quadro regolamentare – non sia possibile compensare i crediti formativi, in applicazione della disposizione di cui all’articolo 12, comma 5, per gli anni formativi 2022, 2023, 2024. Tale disposizione deve intendersi infatti derogata, in uno con il sistema di valutazione triennale cui accede e in assenza di disposizioni speciali che, sulla scorta di quanto previsto dalle due delibere nn. 168 e 310/2020, prevedano esplicitamente tale possibilità.
Con il quarto quesito, chiede di sapere se la verifica dell’effettiva, continua e stabile attività da parte del Consiglio dell’Ordine debba essere comunque condotta all’esito del triennio ovvero debba riguardare il solo ultimo anno. Sul punto si osserva che l’articolo 2, comma 5 del d.m. n. 47/2016 rinvia a successivo decreto del Ministro della Giustizia il compito di stabilire le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione. La mancata adozione del citato decreto ministeriale rende tuttora non applicabile la disciplina della cancellazione per mancato rispetto del requisito dell’esercizio continuativo della professione, anche ove derivante dal mancato assolvimento dell’obbligo formativo. Ne deriva che la cancellazione per mancato assolvimento dell’obbligo formativo non è ancora operativa e che residuano in capo al COA le opportune valutazioni in merito a conseguenze di altro ordine del mancato assolvimento dell’obbligo in parola, quali la segnalazione al CDD per l’eventuale apertura di un procedimento disciplinare.
Consiglio nazionale forense, parere n. 36 del 28 giugno 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 36 del 28 Giugno 2024- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera (quesito)
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