Posto che, come correttamente evidenziato nel quesito, la mediazione familiare non rientra tra le funzioni riservate all’avvocato è pur sempre possibile che un avvocato intenda acquisire le relative competenze. Da ciò consegue la possibilità – almeno in linea di principio – di accreditare i relativi corsi ai fini della formazione forense. Rimane purtuttavia in capo al COA accreditante – nell’esercizio del suo prudente apprezzamento – la valutazione in concreto delle caratteristiche del corso e del rilievo specifico che in esso assumano i profili formativi di diretta attinenza alla professione forense; e ciò, tanto ai fini della decisione finale di accreditare o meno il corso quanto – soprattutto – in relazione al numero di crediti da riconoscere.
Consiglio nazionale forense, parere 24 marzo 2023, n. 2
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 2 del 24 Marzo 2023- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera (quesito)
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