Come ritenuto dal Consiglio Nazionale Forense con parere n. 30/2024 – reperibile sul sito www.codicedeontologico-cnf.it – “presupposto per l’esecuzione della sanzione disciplinare della sospensione è che l’iscritto eserciti la professione: ne consegue che, fino al perdurare della sospensione amministrativa la sanzione disciplinare non possa essere messa in esecuzione, ciò che dovrà invece avvenire non appena cessi la sospensione amministrativa.”.
Da ciò consegue che – anche nella fattispecie inversa, di cui al quesito – la sospensione amministrativa non possa essere messa in esecuzione fino a quando perduri la sospensione disciplinare: solo una volta scontato il periodo di sospensione disciplinare potrà essere applicata la sospensione amministrativa fino al permanere dei presupposti della medesima.
Consiglio nazionale forense, parere n. 46 del 9 ottobre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 46 del 09 Ottobre 2024- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera (quesito)
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