La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Sacco), sentenza n. 257 del 20 dicembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 257 del 20 Dicembre 2022 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 11 Maggio 2021 (archiviazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 21311 del 19 Luglio 2023 (respinge)
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