Il CNF è Giudice speciale che esercita funzioni giurisdizionali in conformità a Costituzione

Le decisioni assunte dal Consiglio nazionale forense sono rese da un organo giurisdizionale (giudice speciale istituito dal d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, art. 21 e tuttora operante, in forza della previsione della 6″ disposizione transitoria della Costituzione), in base a norme che, quanto alla nomina dei componenti del medesimo CNF ed al procedimento di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine, assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie difensive proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all’indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Pizzuto), sentenza n. 194 del 3 ottobre 2023

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Doronzo), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 194 del 03 Ottobre 2023 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: CDD Cagliari, delibera n. 15 del 13 Maggio 2022 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 22986 del 21 Agosto 2024 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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