La competenza sugli albi e registri, per quanto attiene sia all’iscrizione sia alla cancellazione, spetta in via esclusiva al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ai sensi dell’art. 17 L.P., e non al Consiglio Distrettuale di Disciplina, con conseguente illegittimità dell’eventuale provvedimento con cui il CDD disponesse la cancellazione non disciplinare dell’iscritto (Nel caso di specie, il Cdd aveva disposto la cancellazione del praticante dal Registro per scadenza sessennio, dichiarandosi per l’effetto incompetente sul relativo procedimento disciplinare).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Palma), sentenza n. 174 del 23 giugno 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 174 del 23 Giugno 2025 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD Salerno, delibera del 04 Maggio 2022 (archiviazione)
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