Qualora non sia proposto in proprio ex art. 63, co. 1, R.D. n. 37/1934, il ricorso al CNF richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell’Albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, l’incolpato si era limitato a sottoscrivere la procura alle liti, conferita tuttavia ad avvocato non cassazionista).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO, Rel. BROCCARDO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 114
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 29 Novembre 2012 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 23 Novembre 2009 (sospensione)
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