Con la sospensione cautelare il COA non valuta la fondatezza delle imputazioni penali, ma solo la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione ove ritenga possa configurarsi, a causa del comportamento del professionista una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. La verifica del perdurare nel tempo di questa grave offesa appartiene alla sfera discrezionale dell’Organo territoriale, insindacabile come tale dal CNF, al quale resta riservata la sola valutazione della legittimità sulla sussistenza dei suddetti presupposti.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. DAMASCELLI), setenza del 20 luglio 2012, n. 99
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 20 Luglio 2012 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 10 Novembre 2010 (sospensione cautelare)
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