Ferma restando la disciplina dettata dall’art. 2233 c.c., che pone come fonte primaria nella determinazione dei compensi l’accordo tra le parti, le somme concordemente pattuite tra professionista e cliente non possono derogare al principio di proporzionalità tra attività svolta e compensi richiesti, come enunciato nell’art. 43 cdf (e ribadito nel successivo art. 45 CDF), che mira proprio a mitigare i contrapposti interessi, prevenendo condotte del professionista in danno del cliente.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 203 del 28 Dicembre 2012 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 14 Ottobre 2009 (censura)
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