Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato non deve mai giungere ad atteggiamenti o comportamenti sconvenienti e violativi dell’art. 20 del Codice deontologico, che impone al professionista di mantenere con il Giudice un rapporto improntato alla dignità e al rispetto sia della persona del giudicante, sia del suo operato (Nel caso di specie, l’incolpato aveva urlato al Giudice di “non conoscere la legge”, “lanciando un codice contro un muro simbolicamente volendo colpire il Giudice stesso”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 3 settembre 2013, n. 158
NOTA:
In senso conforme, CNF 4.6.2009, n. 65.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 03 Settembre 2013 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera del 23 Giugno 2010 (censura)
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