I limiti al trattenimento delle somme pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute o a titolo di pagamento dei propri onorari

All’avvocato non è consentito trattenere somme di competenze del cliente, neppure a titolo di compensazione con un proprio credito professionale in difetto del consenso (specifico e dettagliato quindi consapevole) del cliente, ovvero di una liquidazione operata con sentenza a carico della controparte, ovvero ancora di una richiesta di pagamento espressamente accettata dal cliente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Melani Graverini), sentenza n. 164 del 26 agosto 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 26 Agosto 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 28 Luglio 2017 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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