Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario fa parte delle facoltà inalienabili del difensore, entro il limite, tuttavia, al di là del quale tale facoltà di legge lascia il posto all’obbligo del rispetto della dignità dell’interlocutore L’individuazione di siffatta linea di discrimine costituisce il risultato di una valutazione di merito che va condotta caso per caso (Nel caso di specie, l’incolpato aveva inviato una lettera personale al giudice della causa, definendolo “tirannuccio da niente”, “una personuccia che si mostra solamente fastidiosa”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185
NOTA:
In senso conforme, CNF 15.3.2013, n. 39; 27.2.2013, n. 22; 27.12.2012, n. 193; 29.11.2012, n. 131; 20.7.201, n. 105; 24.4.2011, n. 45; 2.11.2010, n. 195; 22.10.2010, n. 101; 22 4.2008, n. 28.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 185 del 17 Ottobre 2013 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 29 Novembre 2010 (censura)
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