Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Stefanì), sentenza n. 39 del 16 febbraio 2026
– codice: art. 69
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Il Consigliere forense deve adempiere l’incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Patelli Alessandro), sentenza n. 390 del 25 Ottobre 2024
Consigliere dell’Ordine: la potenziale rilevanza disciplinare dell’inadempimento all’incarico istituzionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Patelli Alessandro), sentenza n. 390 del 25 Ottobre 2024
La violazione del dovere di aggiornamento professionale costituisce illecito tipizzato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 189 del 12 Luglio 2016
Figli minori: la genitorialità può essere una causa di esonero dall’obbligo di aggiornamento professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 189 del 12 Luglio 2016
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 12 Luglio 2016 (accoglie) (assoluzione)– Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 12 Novembre 2012 (censura)