Gli atti interruttivi della prescrizione disciplinare sono ora tipizzati e tassativi

A differenza della previgente disciplina (secondo cui gli atti aventi portata interruttiva della prescrizione dell’azione disciplinare non erano tipizzati, ma erano all’uopo ritenuti idonei, ancorché non notificati all’incolpato, l’atto di apertura del procedimento, la formulazione del capo di incolpazione, il decreto di citazione a giudizio per il dibattimento, la sospensione cautelare e comunque ogni atto procedimentale di natura propulsiva o probatoria ovvero decisori)(1), il nuovo quadro normativo (art. 56 L. n. 247/2012) tipizza gli atti che hanno efficacia interruttiva della prescrizione disciplinare, limitandoli alla comunicazione all’iscritto della notizia dell’illecito, alla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina ed alla notifica della sentenza pronunciata su ricorso dal CNF(2).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Feliziani), sentenza n. 342 del 27 settembre 2024

NOTE:
(1) In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 134 del 16 settembre 2022.
(2) In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Standoli), sentenza n. 101 del 23 maggio 2023.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 342 del 27 Settembre 2024 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 10 Dicembre 2020 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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