Fase pre-procedimentale: il mancato rispetto del termine semestrale per completare l’istruttoria disciplinare

Il termine di sei mesi, previsto dall’art. 14 co. 5 Reg. CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare e decorrente dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro riservato di cui all’art. 12 Reg. CNF n. 2/2014 cit., entro cui il Consigliere Istruttore, responsabile della fase preprocedimentale, completa l’istruttoria stessa non ha natura perentoria ma solo ordinatoria dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si possa ripercuotere sulla validità della deliberazione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione di asserita invalidità del procedimento disciplinare sollevata dall’incolpato per mancato rispetto del termine semestrale in parola da parte del CDD).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Laghi), sentenza n. 129 del 13 settembre 2022

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 213 del 30 novembre 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Corona), sentenza n. 160 del 17 luglio 2021 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza n. 80 del 24 giugno 2020.

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 48

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parere

Il COA di Torre Annunziata formula quesito in merito alla “possibilità di allegazione probatoria (corrispondenza intercorsa tramite posta elettronica certificata tra Avvocati in un giudizio di separazione), acquisita da un Avvocato, che non era costituito nel giudizio di separazione, nell’esercizio della propria funzione e delle prerogative di cui agli artt. 391 bis c.p.p. ossia quali informazioni difensive presso il collega civilista regolarmente costituito in quel giudizio, in un procedimento penale pendente nel quale ad uno degli ex coniugi vengono imputati i reati di cui agli art. 572, co. 2 e 629 c.p., costituendo la corrispondenza intercorsa tra colleghi perfezionamento e prova di un accordo”.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 20 del 20 Aprile 2022

parere

Il COA di Bergamo chiede di sapere se “Il comma 2 dell’art. 48 del Codice deontologico forense [possa] essere interpretato nel senso che la produzione di corrispondenza intercorsa tra colleghi sia ammessa quando, recando la prova dello svolgimento delle trattative e della formazione dell’accordo, sia dall’avvocato utilizzata per dimostrare la validità ed efficacia del contratto e l’insussistenza di vizi del consenso”.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 55 del 02 Novembre 2021

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 23 Aprile 2019 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 24 Maggio 2013 (avvertimento)