Fase pre-procedimentale: il mancato rispetto del termine semestrale per completare l’istruttoria disciplinare

Il termine di sei mesi, previsto dall’art. 14 co. 5 Reg. CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare e decorrente dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro riservato di cui all’art. 12 Reg. CNF n. 2/2014 cit., entro cui il Consigliere Istruttore, responsabile della fase preprocedimentale, completa l’istruttoria stessa non ha natura perentoria ma solo ordinatoria dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si possa ripercuotere sulla validità della deliberazione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione di asserita invalidità del procedimento disciplinare sollevata dall’incolpato per mancato rispetto del termine semestrale in parola da parte del CDD).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Laghi), sentenza n. 129 del 13 settembre 2022

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 213 del 30 novembre 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Corona), sentenza n. 160 del 17 luglio 2021 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza n. 80 del 24 giugno 2020.

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– codice: art. 24

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parere

Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone) concerne il caso di un avvocato (x) convenuto in giudizio da una persona giuridica, con l’accusa di avere attestato falsamente la firma del legale rappresentante della persona giuridica stessa. Tale avvocato si difende attribuendo ad altro collega (y) la responsabilità del fatto. La persona giuridica intraprende altra causa, ad altro titolo, contro l’avvocato (y); questi si fa assistere da avvocato (z) che, in occasione di udienza, si fa sostituire dal collega (x). Il COA richiedente il parere, rilevato che la fattispecie non pare rientrare nel caso dell’art. 37 del codice deontologico, domanda al Consiglio nazionale se il caso non possa comunque farsi ricadere sotto l’operatività di principi deontologici in materia di conflitto di interessi.

Consiglio Nazionale Forense (Commissione Consultiva CNF), parere n. 89 del 10 Maggio 2002

parere

Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone) concerne il caso di un avvocato (x) convenuto in giudizio da una persona giuridica, con l’accusa di avere attestato falsamente la firma del legale rappresentante della persona giuridica stessa. Tale avvocato si difende attribuendo ad altro collega (y) la responsabilità del fatto. La persona giuridica intraprende altra causa, ad altro titolo, contro l’avvocato (y); questi si fa assistere da avvocato (z) che, in occasione di udienza, si fa sostituire dal collega (x). Il COA richiedente il parere, rilevato che la fattispecie non pare rientrare nel caso dell’art. 37 del codice deontologico, domanda al Consiglio nazionale se il caso non possa comunque farsi ricadere sotto l’operatività di principi deontologici in materia di conflitto di interessi.

Consiglio Nazionale Forense (Commissione Consultiva CNF), parere n. 83 del 05 Aprile 2002

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 159 del 18 Novembre 1998 (respinge)
– Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Gennaio 1993