Vìola, comunque, il dovere di probità, correttezza e verità il professionista che, resosi autore di un illecito penale, abbia riparato interamente il danno cagionato, oltre ad aver eliminato, ove possibili, le conseguenze dannose o pericolose del reato.
La sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato ex art 162 ter cp. non fa venire meno la responsabilità disciplinare allorché il giudice, in sede penale, abbia cionondimeno verificato la sussistenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Piscitelli, rel. Abbagnano Trione), decisione n. 27 del 24 aprile 2024
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