Espressioni sconvenienti od offensive: illecite anche quelle pronunciate nella dimensione non professionale ovvero della vita privata

L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive, il cui carattere illecito deve essere accertato caso per caso ed alla luce dell’ambito in cui esse sono pronunciate.

Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 20383 del 16 luglio 2021

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– codice: art. 70

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 228 del 30 Dicembre 2013 (accoglie) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Brindisi, delibera del 09 Novembre 2010 (censura)