Non sussiste rapporto di specialità fra gli artt. 52 (“Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive”) e 53 (“Rapporti con i magistrati”) del codice deontologico, giacché il secondo delimita l’ambito etico nel quale devono estrinsecarsi i rapporti fra avvocati e magistrati, mentre il primo individua una specifica violazione dei canoni comportamentali di dignità e decoro, che potrebbe essere commessa anche per il tramite della scrittura: in presenza dei necessari presupposti di fatto, l’utilizzo delle “espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio” ben può comportare la violazione di entrambe le norme.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 27 Settembre 2018 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 02 Ottobre 2014 (censura)
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