Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che offenda controparte, definendolo “sfrontato”, “farneticnte”, “proclive a delinquere”, “spregiudicato”, “losca figura”, “arrogante malavitoso”, “malfattore che opera all’insegna del malaffare”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 30 gennaio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 23 Gennaio 2025 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera del 17 Agosto 2021 (avvertimento)
0 Comment