L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive, il cui carattere illecito deve essere accertato caso per caso ed alla luce dell’ambito in cui esse sono pronunciate.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Carello), sentenza n. 249 del 3 giugno 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 249 del 03 Giugno 2026 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: CDD Cagliari, delibera n. 48 del 09 Febbraio 2022 (sospensione)