Esercizio della professione in periodo di sospensione: la notifica del provvedimento inibitorio esecutivo è immediatamente efficace sin dalla data di notifica al domiciliatario

La violazione dell’art. 36 cdfArt. 36 cdf – Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistentiCostituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione. Costituisce altresì illecito disc…Leggi il testo completo → (Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti) presuppone la conoscenza effettiva o quantomeno presunta ex lege del provvedimento di sospensione. In particolare, nel caso in cui questo sia notificato al domicilio eletto presso il difensore, è da tale data che spiega i propri effetti e non da quella -eventualmente successiva- in cui il procuratore domiciliatario informasse il proprio assistito, giacché l’elezione di domicilio comporta l’accettazione del rischio che si venga a creare una tale “zona d’ombra” tra la notifica al domicilio eletto (l’unica legalmente rilevante) ed il tempo della notizia poi comunicata effettivamente: ma tale ultimo tempo non assume rilevanza alcuna (Nel caso di specie, la notifica del provvedimento di sospensione esecutivo avveniva il 3 ottobre presso il domiciliatario, il quale ne dava notizia il successivo 5 ottobre all’assistito, che tuttavia il 4 ottobre aveva richiesto la notifica di un atto di pignoramento. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione del CDD per violazioned dell’art. 36 cdf).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 213 del 23 luglio 2025

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parere

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha posto il seguente quesito: se un avvocato possa proporre una convenzione al CRAL della Città Metropolitana, che verrà pubblicato sul sito del CRAL stesso, al fine di offrire agli iscritti di quest’ultimo prestazioni professionali agevolate nel rispetto dei parametri vigenti. Si chiede inoltre se l’offerta di agevolazione debba avere contenuti generici ovvero se possa fare riferimento a percentuali di sconto specifiche e ai “primi colloqui orientativi gratuiti”.

Consiglio Nazionale Forense (Merli Enrico), parere n. 82 del 12 Dicembre 2018

parere

Il COA di Rieti chiede di sapere se alla luce delle recenti modifiche di cui alla L. 247/2012 ed in particolare alla disposizione di cui all’art. 9 rubricato “specializzazioni e successivo regolamento nonché del disposto di cui all’art. 17 del Codice Deontologico Forense: nell’ambito dei titoli di specializzazione ed informazioni sulla propria attività, siano legittimamente divulgabili ed inseribili nella carta intestata del professionista e/o negli atti giudiziari possono o no ricomprendersi i titoli di: – specialista in Diritto Civile per conseguimento del diploma presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile ad esito di corso triennale ed esame finale prima dell’entrata in vigore della riforma forense; – Mediatore, con ciò intendendosi l’avvocato abilitato alla mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, che abbia svolto tutti i corsi di aggiornamento imposti per legge e sia iscritto presso un Organismo di Mediazione.

Consiglio Nazionale Forense (Secchieri Carla), parere n. 73 del 22 Giugno 2016

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 08 Aprile 2016 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera del 22 Novembre 2010 (avvertimento)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 9861 del 19 Aprile 2017 (respinge)