Ogni conseguenza derivante dalla dichiarazione di ineleggibilità/incandidabilità spetta al COA che, ai sensi dell’art. 16 L. 113/17, dovrà provvedervi nei trenta giorni successivi. Infatti, l’ineleggibilità di alcuni soltanto dei consiglieri eletti non comporta la nullità dell’intero procedimento elettorale, giacché il reclamo previsto dall’art. 28, comma dodicesimo, della legge n. 247 del 2012 non deve avere necessariamente ad oggetto l’illegittimità dell’intero procedimento elettorale, potendo essere volto anche a far valere cause d’ineleggibilità o incompatibilità di singoli candidati, il cui accertamento, destinato a ripercuotersi esclusivamente sull’idoneità degli stessi all’assunzione o alla conservazione della carica di consigliere, non impone la rinnovazione delle elezioni, a meno che non comporti una significativa alterazione del risultato elettorale, determinando la cessazione dalla carica di un numero di componenti del consiglio superiore alla metà, e quindi, ai sensi dell’art. 28, comma ottavo, della legge n. 247 del 2012, la decadenza dell’intero consiglio. Al di fuori di quest’ultima ipotesi, opera infatti l’art. 16 della legge n. 113 del 2017, il quale, prevedendo che «in caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti», detta una disciplina applicabile ad ogni ipotesi d’impedimento a ricoprire l’ufficio, che esclude la possibilità di distinguere tra i casi di decadenza ex nunc per morte o dimissioni e quelli di decadenza ex tunc per ineleggibilità, rendendo quindi superfluo il ricorso ad elezioni suppletive.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 22 marzo 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 22 Marzo 2021 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA S.M. Capua Vetere, delibera del 25 Settembre 2021
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