Elezioni forensi: il divieto del terzo mandato consecutivo non opera nel caso di dimissioni anticipate rispetto al biennio (che va inteso in senso soggettivo)

In tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi, ciascuno di durata non inferiore al biennio (art. 3, co. 4, L. n. 113/2017); in particolare, secondo una interpretazione letterale e comunque da ritenersi preferibile avuto riguardo al bilanciamento dei diritti costituzionali in gioco, detto periodo minimo riguarda il «mandato» del consigliere e non già la «consiliatura» ovvero la «durata del Consiglio», sicché il divieto in parola non opera nel caso di dimissioni precedenti al biennio.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Napoli), sentenza n. 9 del 7 marzo 2022

NOTA:
Con la sentenza di cui in massima, il CNF ha nella fattispecie motivatamente dissentito da Cass., SS.UU., n. 8566/2021, al cui principio di diritto si era (necessariamente) adeguata, in sede di rinvio, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Bertollini), sentenza n. 173 del 7 ottobre 2021.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 07 Marzo 2022 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA S.M. Capua Vetere, delibera del 08 Settembre 2021
abc, Giurisprudenza CNF

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