Elezioni forensi: il candidato non può essere ammesso “con riserva” né essere escluso dopo lo scrutinio

In tema di elezioni forensi, la Commissione elettorale non ha il potere di ammettere «con riserva» uno o più candidati (art. 9 L. n. 113/2017) né quello di escluderli successivamente allo scrutinio (art. 15 L. n. 113/2017).

Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Marotta), SS.UU., sentenza n. 23101 del 26 agosto 2024

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– codice: art. 21

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 30 Settembre 1995 (respinge)
– Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 12 Maggio 1994