Elezioni forensi e reclamo elettorale: i soggetti nei cui confronti deve essere instaurato il contraddittorio

Al procedimento promosso con il reclamo elettorale, in quanto avente natura giurisdizionale (artt. 59 e ss. del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37), si applicano le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili (art. 37 della legge n. 247 del 2012). Ciò comporta che il procedimento è soggetto ai principi generali in tema di rituale instaurazione del contraddittorio, alla stregua dei quali deve ritenersi che la qualità di parte necessaria spetti, oltre che al Consiglio dell’Ordine, soltanto ai soggetti che possono vantare un interesse diretto al rigetto del reclamo. Conseguentemente, va esclusa la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati che, pur partecipando alla competizione elettorale, non sono direttamente interessati alla decisione del reclamo non essendo in contestazione la legittimità della loro candidatura (Nella specie, il reclamato aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per asserita incompletezza del contraddittorio non essendo lo stesso notificato a tutti i candidati, ma solo a coloro che risultano essere stati eletti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 181 del 25 settembre 2023

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 96 del 19 maggio 2023 nonché Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 28383 del 14 dicembre 2020.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 181 del 25 Settembre 2023 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Frosinone, delibera del 12 Gennaio 2023
Giurisprudenza CNF

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