Ai fini dell’applicazione dell’art. 3, comma 3, L. n. 113 del 2017 (secondo cui i consiglieri dell’ordine degli avvocati non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi), «il numero di anni uguale agli anni in cui si è svolto il precedente mandato» che consente la ricandidatura va valutato tenendo conto della durata legale della consiliatura precedente, potendosi prendere in considerazione la durata effettiva soltanto nelle ipotesi di cui agli artt. 28, comma 8 e 33 l. n. 247/2012, in ogni caso computando il periodo alla data di presentazione delle candidature (e non già di indizione delle elezioni ovvero di concreto svolgimento delle stesse).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 173 del 07 Ottobre 2021 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA, delibera
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