L’accertamento in sede di gravame della sussistenza della causa di ineleggibilità del candidato eletto ha effetti ex tunc, travolgendo la candidatura del soggetto ineleggibile e il voto che gli è stato dato, con la conseguente invalidità originaria della sua elezione, da considerarsi “tamquam non esset”. Ne consegue che, in pendenza del reclamo avente ad oggetto quella elezione, le eventuali “dimissioni” successivamente rassegnate dal consigliere, invalidamente eletto, risultano prive di alcun effetto e non ostano a che ne sia dichiarata la nullità, non comportando quindi estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Giovanni), sentenza n. 79 del 4 maggio 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 04 Maggio 2023 (respinge)- Consiglio territoriale: CDD, delibera
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