Elezione dei componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina – Impugnazioni – Art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012 – Applicabilità analogica – Dies a quo per il reclamo.

In tema di elezione dei componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, la decorrenza del termine per l’impugnazione del procedimento elettorale va individuata nell’atto conclusivo della proclamazione degli eletti, applicando analogicamente, in assenza di norme specifiche, il criterio dettato dall’art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012 per il procedimento di elezione dei componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. (mass.uff.)

Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Sestini), SS.UU., ordinanza n. 9749 del 11 aprile 2024

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– codice: art. 68

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parere

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera richiede: “Se, alla luce dell’art. 68 codice deontologico forense, ove si prescrive che «l’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale», sia o meno ammissibile che l’avvocato, già nominato dal legale rappresentante di un ente quale difensore del ridetto ente nell’ambito di un processo penale, assuma, in costanza del ridetto mandato professionale, l’incarico (ulteriore) di difensore dello stesso legale rappresentante p.t. del menzionato ente sottoposto (questa volta in qualità di persona fisica) ad un (altro) processo penale (non connesso né da un punto di vista soggettivo né oggettivo al primo), in cui l’ente risulta essere persona offesa/danneggiato, ove occorra anche in presenza di una liberatoria rilasciata dall’ente (preventivamente all’assunzione del nuovo incarico) attestante l’assenza, in concreto di un conflitto di interessi in capo all’avvocato anche a mente dell’art. 24 codice deontologico forense”.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 13 del 31 Maggio 2023